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La maternità surrogata come reato universale

Legge | 11 dicembre 2024

La maternità surrogata come reato universale

Il Senato italiano ha approvato definitivamente un disegno di legge che rende la maternità surrogata un "reato universale", punibile anche se effettuata all'estero in un Paese in cui tale pratica è legale.

La Legge 4 novembre 2024, n. 169, consiste in un solo articolo, che modifica l'articolo 12 della Legge 19 febbraio 2004, n.40. In particolare, il comma 6 di tale articolo stabilisce: "Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti, embrioni o la surrogazione di maternità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa da 600.000 a un milione di euro". A questa disposizione è stato aggiunto un paragrafo che prevede quanto segue: “Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana”.

Quale è la ragione che ha portato a ribadire quanto già stabilito nel 2004?

La maternità surrogata è indubbiamente contraria al rispetto dovuto alla dignità umana e lesiva di quel legame profondo e duraturo tra la madre gestante e il suo bambino. La gestazione va oltre la semplice funzione di "utero in affitto". Mentre la gravidanza e il parto sono processi biologici e umani di immenso valore, la maternità surrogata riduce tutto ad un processo tecnologico, strumentalizzando il ruolo delle figure genitoriali - in particolare quello della madre - e riducendo il parto ad un atto funzionale.

La madre surrogata diviene, allora, un mero mezzo per aiutare una coppia o una persona sola e deve rinunciare a qualsiasi diritto sul bambino che ha portato in grembo.

Della donna – scriveva Jean-Louis Brugues nel libro “Fecondazione artificiale: una scelta etica (1991) - "si desidera l'utero, non il volto.  La persona è divisa e disumanizzata nella misura in cui viene negata tutta la ricchezza dello scambio con il bambino che porta in lei. La donna crede di fare un servizio, eppure viene usata. Il fatto che abbia dato il suo consenso non cambia i dati del problema morale; volontariamente, la donna è umiliata nel tuo corpo".

Ed il bambino è considerato un oggetto di scambio e - allo stesso tempo - parte dell’accordo stipulato tra la madre gestante (talora anche genetica) e i genitori "intenzionali" o "committenti”. Il bambino viene così privato sia del diritto a mantenere la relazione con la propria madre dopo la nascita sia del diritto ad un passato al quale fare riferimento per la strutturazione della propria identità personale.

Ragioni queste che sono state riprese dal diritto, in chiave sia normativa sia giurisprudenziale, e che hanno portato alle decisioni contenute nella Legge 4 novembre 2024, n. 169.

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