intervista | 30 marzo 2026

La guerra della disinformazione

La guerra della disinformazione

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In occasione del seminario Disinformazione e interferenze straniere: strumenti e strategie di contrasto nel diritto internazionale e dell’Unione europea, svoltosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’ambito del Modulo Jean Monnet EU-Media Freedom, abbiamo intervistato la Prof.ssa Monica Spatti per approfondire le principali questioni giuridiche legate al fenomeno della disinformazione. L’incontro ha offerto l’occasione per riflettere sui limiti e sulle potenzialità degli strumenti di contrasto sviluppati a livello internazionale ed europeo, nonché sulle tensioni che emergono tra tutela del processo democratico e libertà di espressione.

 

Negli ultimi anni si parla sempre più di disinformazione come minaccia globale. Il diritto internazionale è attrezzato per affrontarla?

La comunità internazionale è ormai pienamente consapevole del problema, ma il diritto internazionale, allo stato attuale, non è ancora attrezzato per affrontarlo in modo organico. Non esiste, infatti, un regime giuridico autonomo della disinformazione, né un insieme coerente di norme che ne disciplinino specificamente le diverse manifestazioni. Piuttosto, il fenomeno viene intercettato attraverso categorie giuridiche già esistenti – come la sovranità degli Stati, il divieto di ingerenza e la tutela dei diritti umani – che vengono progressivamente adattate a un contesto nuovo.

In questo quadro, la disinformazione non è qualificata come illecito in quanto tale. La sua rilevanza giuridica emerge solo indirettamente, quando incide su interessi già protetti dall’ordinamento internazionale, come la libertà di autodeterminazione degli Stati o il corretto funzionamento dei processi democratici. È quindi un fenomeno che il diritto non disciplina direttamente, ma che viene “assorbito” all’interno di categorie preesistenti.

 

Il principio di non ingerenza può essere utilizzato per qualificare giuridicamente le campagne di disinformazione?

In linea teorica, il principio di non ingerenza sembra offrire uno strumento adatto, perché vieta agli Stati di intervenire negli affari interni di altri Stati, in particolare in ambiti centrali come il sistema politico e i processi elettorali. Tuttavia, nella sua formulazione tradizionale, il principio richiede che l’intervento abbia carattere coercitivo, cioè che si traduca in una pressione tale da limitare la libertà di scelta dello Stato destinatario. È proprio questo requisito a rendere difficile l’applicazione del principio alla disinformazione. Le campagne disinformative, infatti, non operano attraverso la costrizione, ma attraverso l’influenza: non impongono un comportamento allo Stato, ma cercano di orientare il dibattito pubblico e, indirettamente, le decisioni politiche. Per questo motivo, esse tendono a collocarsi in una zona intermedia, difficilmente qualificabile in termini giuridici: non sono semplicemente attività lecite di influenza, ma neppure integrano, nella maggior parte dei casi, quella forma di coercizione richiesta per configurare un intervento illecito.

 

In questo contesto, come si concilia l’esigenza di contrastare la disinformazione con la tutela della libertà di espressione?

La libertà di espressione condiziona il contrasto alla disinformazione in modo strutturale, perché la disinformazione non è un fenomeno esterno al suo ambito di applicazione, ma si sviluppa al suo interno. Nel diritto internazionale e, in modo ancora più evidente, nel sistema della Convenzione europea dei diritti umani, la libertà di espressione tutela non solo le informazioni veritiere o socialmente utili, ma anche quelle imprecise, controverse o potenzialmente fuorvianti. Questo rende molto difficile qualificare la disinformazione come illecito in quanto tale. In questo contesto, è particolarmente interessante una recente sentenza della Corte europea dei diritti umani, Bradshaw c. Regno Unito, che affronta direttamente il tema delle interferenze elettorali attraverso campagne di disinformazione. La Corte riconosce che tali fenomeni possono incidere sul diritto a elezioni libere, in quanto idonei ad alterare il contesto informativo in cui si forma la volontà degli elettori. Tuttavia, sottolinea allo stesso tempo che le misure adottate per contrastare la disinformazione possono a loro volta interferire con la libertà di espressione, e mette in guardia contro reazioni eccessive o automatiche da parte degli Stati.

 

In questo quadro, quale ruolo assumono gli strumenti di soft law nel tentativo di inquadrare e contrastare il fenomeno della disinformazione?

Gli strumenti di soft law svolgono un ruolo crescente. Documenti delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa e di altre organizzazioni internazionali hanno contribuito a definire il fenomeno, a distinguerne le diverse forme e a evidenziarne i rischi, in particolare quando si inserisce in strategie di interferenza nei processi democratici. Essi mostrano che esiste ormai un consenso ampio sulla natura problematica della disinformazione e sulla necessità di affrontarla. Tuttavia, questo consenso riguarda soprattutto la diagnosi del fenomeno, non le soluzioni giuridiche da adottare. Anche in Bradshaw la Corte europea dei diritti umani fa ampio riferimento a questi documenti: non come fonte di obblighi giuridici, ma come elemento di contesto. Servono a dimostrare che il problema è reale e riconosciuto a livello internazionale, ma non offrono criteri precisi su come gli Stati debbano intervenire.

 

L’Unione europea offre strumenti più efficaci rispetto al diritto internazionale?

L’Unione europea ha certamente sviluppato un insieme di strumenti più articolato e operativo rispetto al diritto internazionale, ma anche in questo contesto non si può parlare di un divieto generale della disinformazione. L’approccio dell’Unione è piuttosto selettivo e regolatorio. Da un lato, essa interviene sulle condizioni di diffusione della disinformazione, soprattutto nell’ambiente digitale, agendo sulle piattaforme online, sulla trasparenza dei contenuti e sulla responsabilità degli intermediari. Dall’altro lato, concentra l’attenzione sulle forme più dannose, in particolare quelle legate a ingerenze straniere, considerate una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto. Tuttavia, anche nel diritto dell’Unione emerge chiaramente il limite rappresentato dalla libertà di espressione. In definitiva, tanto nel diritto internazionale quanto in quello dell’Unione, la disinformazione non è oggetto di un divieto autonomo, ma di una regolazione indiretta volta a limitarne gli effetti più dannosi.

 

  Project 101175844 – EU – MEDIA FREEDOM

Data

30 marzo 2026

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