Università Cattolica del Sacro Cuore

La legge di stabilità per il 2016

 1 aprile 2016

Prof. avv. Vincenzo Ferrante - Ordinario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015 (Suppl. ord. n. 70)  la legge di stabilità per il 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208) che raccoglie in un articolo composto da 999 commi tutte le disposizioni che disciplinano la spesa pubblica per l’anno a venire. Fra le disposizioni, che entrano in vigore il 1° gennaio 2016, riguardanti la materia del lavoro subordinato, devono essere qui segnalate alcune novità e altre conferme..

In primo luogo, si deve ricordare come la legge proceda a prorogare, seppure con qualche modifica rispetto allo scorso anno, gli incentivi per le assunzioni, che hanno accompagnato nel corso del 2015 l’introduzione degli otto decreti legislativi attuativi della legge n. 183 del 2014 (c.d. “jobs act”).

Il comma 178 riconosce un esonero pari al 40% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua (norme specifiche sono destinate al settore agricolo).

L’esonero spetta ai datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, in presenza di nuove assunzioni intercorse nel corso del 2016, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati già occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, ovvero per il caso di contratti di apprendistato e per il settore del lavoro domestico.

Sono parimenti esclusi i lavoratori, in relazione ai quali l’esonero sia stato già usufruito in conseguenza di una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché tutte le ipotesi di assunzioni “infragruppo”, quando già il lavoratore neo-assunto aveva in essere un contratto di lavoro subordinato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge, alle dipendenze di società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o comunque facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto giuridico che procede alla assunzione.

Al contrario, in caso di assunzione di un lavoratore nell’ambito di un cambio di appalto, l’impresa subentrante avrà diritto a godere dell’esonero già riconosciuto per l’anno 2015, nei limiti della durata e della misura che residua rispetto al periodo già trascorso, rispetto al rapporto di lavoro precedentemente instaurato con il datore di lavoro che “ha perduto” l’appalto.

L’esonero contributivo è riconosciuto dall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, cosicché la legge di stabilità n. 208/2015 impone all’INPS, nel momento in cui si siano esaurite le risorse finanziarie messe a disposizione, di fornire immediata comunicazione alle imprese interessate anche attraverso il proprio sito internet.

Un’altra importante innovazione riprende precedenti misure di sgravio contributivo e fiscale, sviluppandole nella direzione del c.d. “welfare aziendale”.

 A mente delle disposizioni di cui al comma 182, sono soggetti a una imposta pari al 10%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi annui, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia collegata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, sulla base di criteri definiti attraverso un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro la fine di febbraio 2016, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Si tratta di una misura che trova applicazione solo per le imprese private sulla base di un criterio di selezione soggettiva, poiché le esenzioni sono riservate solo per i lavoratori che non abbiano superato nel 2015 un reddito di lavoro dipendente pari ad euro 50 mila.

Una speciale disposizione (comma 184) consente di fruire dell’esenzione in relazione alle somme e ai valori che già, a mente del co. 2 e all’ultimo periodo del co. 3 dell’art. 51 TUIR non concorrono  a formare il reddito di lavoro dipendente, qualora tali utilità siano fruite, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. Si tratta del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore o ai suoi familiari, secondo il prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Fra le varie voci possibili, vengono qui in rilievo, in particolare: le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche (lett. f-bis) e le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali per far fronte a spese sanitarie (lett. h).

Per poter godere dell’esenzione, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione di quanto previsto da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero da contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla RSU.

Il comma 189, stabilisce poi che il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”: si tratta di una formula nuova, per il cui esatto significato il legislatore rinvia al decreto ministeriale (di cui già sopra si è detto) da emanarsi entro 60 gg. dalla promulgazione della legge di stabilità.

In terzo luogo, si deve sottolineare come l’azione di potenziamento del welfare aziendale è perseguita anche dalle modifiche all’art. 51 TUIR che ricomprendono fra le ipotesi di esenzione dal perimetro della nozione di retribuzione utile ai fini fiscali e contributivi alcune ipotesi in relazione alle quali sussisteva una qualche incertezza in passato. Si prevede così che  sono escluse dalla nozione di reddito da lavoro gli importi corrisposti per la frequenza di ludoteche da parte dei figli dei lavoratori in età prescolare (lett. f bis) e per l’assistenza domiciliare dei genitori anziani (lett. f ter). Inoltre si prevede che l’erogazione di beni e servizi può anche avvenire mediante l’erogazione di voucher che il lavoratore potrà spendere presso soggetti individuati precedentemente.

 Infine, il comma 284, riprendendo alcuni progetti di legge già presentati in Parlamento negli ultimi anni, riprende l’idea del part time “in uscita”.  In questo modo, i lavoratori subordinati del settore privato iscritti all’INPS, già assunti a tempo pieno e  indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, possono, d'intesa con l’impresa datrice, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 e il 60 %, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro l’accredito di una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale importo né concorre  alla  formazione  del  reddito da lavoro dipendente né è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa viene inoltre riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si tratta di un beneficio finanziato con un fondo apposito, che può essere goduto, sulla base di istruzioni che verranno emanate nelle prossime settimane, solo previa autorizzazione della DTL e solo nei limiti delle risorse disponibili presso l’INPS.